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Statuto Sociale


NUOVO STATUTO SOCIALE


Il presente “Statuto”, rivisto ed approvato in Assemblea Generale Straordinaria del 19 febbraio 2010 in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente, sostituisce integralmente lo Statuto precedente.

CAPITOLO 1°
DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’ – DURATA


ART. 1° - Con la denominazione di “ASSOCIAZIONE ITALIANI DEL CEARÁ -A.I.C.” si istituisce un’Associazione civile, senza fini lucrativi e apolitica con personalità giuridica di diritto privato, costituita attraverso un’Assemblea Generale realizzatasi il 15 marzo del 2007, con originariamente sede in Fortaleza nella Rua Miguel Dibe n°80 – CEP 68811-130 e Foro giuridico in questa capitale con durata di tempo indeterminato. La sede è trasferita alla Rua Monsenhor Bruno n° 1902 Sala 9 – CEP 60115-191 - Aldeota – Fortaleza.
Paragrafo Unico – L’Associazione Italiani del Ceará - A.I.C. è costituita da un numero illimitato di soci, senza distinzione di sesso, nazionalità, convinzione politico-filosofica, credo e razza i quali non rispondono personalmente né solidariamente per gli obblighi sociali contratti dall’Associazione.

ART. 2° - L’Associazione ha come finalità:
• divulgare la cultura e la tradizione italiana agli emigranti Italiani e ai loro discendenti attraverso l’insegnamento della lingua, I’assistenza scolastica, la formazione ed il perfezionamento professionale;
• aiutare i lavoratori Italiani e le loro famiglie;
• coltivare le relazioni tra le persone fisiche e giuridiche, Italiane e Brasiliane, unite da relazioni affettive o imprenditoriali con Italiani che risiedono con visto temporaneo o definitivo in Brasile, promuovendo di forma lecita e coinvolgente lo scambio di cultura, esperienza o informazioni tra Italia e Brasile;
• l’assistenza dei legittimi interessi degli Associati davanti ai poteri pubblici e di qualsiasi altro organo o entità di diritto pubblico o privato, sia in Italia che in Brasile;
• promuovere un’ampia divulgazione dell’Associazione Italiani del Ceará - A.I.C. come fonte generatrice di molteplici attività;
• informare e assistere gli associati in merito a tutti i diritti civili e politici consacrati dalla Costituzione Italiana e dalle leggi approvate dal Parlamento Italiano per i cittadini Italiani residenti all’estero;
• stabilire, nell’ambito dell’amicizia Brasile-ltalia, relazioni d’ampia collaborazione con tutte le autorità e gli organi sia Brasiliani che Italiani, facilitando i contatti e gli interscambi tra le società per realizzare consulenze nei settori privati, commerciali e industriali, i quali saranno realizzati unicamente dall’Associazione in forma privata e a favore dell’Associato, sempreché gli interessi siano leciti e non siano contrari alla legge, ai costumi, e alla cultura dei paesi coinvolti;
• stabilire regole etiche e regolamenti atti a disciplinare le attività tra gli associati, tenendo conto della crescente espansione del mercato e dei suoi settori e ramificazioni, considerando sempre l’interesse comune dei Paesi e degli associati che si trovino regolarmente iscritti presso questa Associazione;
• sforzarsi affinché gli associati siano riconosciuti come classe economica essenziale all’economia del Paese e rappresentarli collettivamente davanti ai poteri pubblici, a qualsiasi altra entità e nei confronti dell’opinione pubblica in generale;
• servire anche come organo di consulenza e informazione agli interessati che hanno nazionalità Italiana e che desiderino associarsi;
• praticare infine tutti gli atti di diritto, nel legittimo interesse dei suoi associati e della collettività che rappresenta.

CAPITOLO 2°
DEGLI ASSOCIATI


ART. 3° - L’Associazione sarà composta di Soci:
• “Fondatori” - Tutti coloro che hanno firmato la loro adesione nella data dell’ Assemblea Generale del 13 Aprile 2007;
• “Effettivo” – Tutti gli altri associati, Italiani o discendenti da Italiani, naturalizzati brasiliani o no, che risiedano in Italia o in Brasile di forma regolare;
• “Sostenitori” – Le persone fisiche o giuridiche, Italiane o Brasiliane, che sostengano l’attività dell’Associazione con collaborazioni lavorative, donazioni, sussidi, assistenza;
• “Onorari” - Le persone fisiche o giuridiche, di comprovata idoneità, senza distinzione di nazionalità, che abbiano fatto donazioni o servito l’Associazione di forma rilevante, o la cui adesione rappresenti motivo di prestigio per l’Associazione ed a cui il Consiglio Direttivo dell’A.I.C. abbia conferito questo titolo con decisione unanime, come forma di ringraziamento e\o riconoscimento.
Paragrafo Primo – I soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti interni, e ne fanno proprie le finalità.

ART. 4° - All’atto costitutivo dell’Associazione, i soci “fondatori” verseranno una quota di iscrizione pari a R$ 300,00. I soci “effettivi” verseranno invece una quota associativa pari a R$ 100,00. Per gli anni successivi sarà il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Deliberativo, a determinare i valori delle quote associative annuali per i soci fondatori e per gli effettivi.

ART. 5° – L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda associativa da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6° – Il socio cessa di appartenere all’Associazione:
• per dimissioni volontarie, comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo lettera con ricevuta di ritorno;
• per morosità quando, sollecitato a farlo entro 15 giorni dalla scadenza, non provvede al pagamento della quota associativa e si intenderà escluso di diritto;
• per espulsione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori dell’Associazione, o la cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
• per espulsione sollecitata da almeno il 60% dei soci fondatori in regola con l’iscrizione e gli obblighi sociali. In questa ipotesi la sollecitazione di espulsione sarà inoltrata al Consiglio Direttivo che la ratificherà.
Paragrafo Primo – Il Consiglio Direttivo potrà applicare agli associati, la pena di avvertenza o sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di 90 giorni, mediante deliberazione e approvazione della maggioranza dei suoi membri. L’eventuale sospensione non esime il socio dal pagamento dei suoi obblighi associativi annuali. Alla seconda sospensione il socio è automaticamente dichiarato espulso.

ART. 7° - Sono diritti e doveri dei soci:
• frequentare i locali e gli impianti sociali, partecipare alle attività sociali ed osservarne i regolamenti;
• votare ed essere votato;
• partecipare alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie;
• proporre al Consiglio Direttivo iniziative di interesse sociale;
• pagare la quota associativa annuale, necessaria alla esistenza stessa dell’ Associazione;
• dare, quando sollecitato, spontaneamente informazioni di qualsiasi natura con il fine che l’associazione possa disporre di dati e informazioni utili a migliorare le sue attività di forma efficace e produttiva;
• compilare con dati veritieri i formulari prestampati per l’iscrizione all’Associazione, che saranno oggetto di valutazione per una successiva approvazione;
• gli associati non rispondono né direttamente né indirettamente per nessun obbligo assunto dalla Associazione.
• Paragrafo Primo – E’ tassativamente vietato rappresentare qualche associato per delega o procura.

CAPITOLO 3°
DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIALE


ART. 8° - L’Associazione avrà i seguenti organi sociali:
1. Assemblea Generale;
2. Consiglio Direttivo;
3. Consiglio Deliberativo.

ART. 9° - L’Assemblea Generale è costituita dalla riunione di tutti i soci che siano in regola con i diritti sociali. Ciascun socio potrà intervenire, ma il diritto di voto sarà solamente espressione dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e quindi dei fondatori e degli ordinari.

ART. 10° - L’Assemblea Generale Ordinaria, si riunirà una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e dei relatori relativi all’esercizio anteriore, fissare il programma di lavoro dell’esercizio futuro ed eleggere ogni 02 (due) anni i membri della Consiglio Direttivo e del Consiglio Deliberativo.

ART. 11° - L’Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio Direttivo, o richiesta da almeno il 30% dei soci fondatori e ordinari nel pieno diritto sociale.


Paragrafo Primo – Le Assemblee Generali Ordinarie o Straordinarie saranno convocate con l’utilizzo delle E-Mail o mediante avviso nella bacheca posta nei locali della sede dell’Associazione 15 (quindici) giorni prima della data prevista. La convocazione conterrà l’ordine del giorno e solo su di esso potrà avvenire la discussione e le eventuali votazioni.

Paragrafo Secondo - L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei soci. Nella seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, e in caso di sua assenza dal Direttore esecutivo .Nel caso sia assente anche il Direttore esecutivo, sará il Direttore finanziario a presiederla. All’inizio della riunione il Presidente incarica uno dei presenti di svolgere le mansioni di segretario e di redigere il verbale dell’Assemblea, che verrà sottoscritto da lui e dal segretario stesso. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Paragrafo Terzo – Non potranno attivamente partecipare alle Assemblee i soci in debito con l’associazione e quelli che hanno i diritti sociali sospesi.

ART. 12° - E’ competenza esclusiva dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria:

1. Eleggere a mezzo votazioni le cariche sociali;
2. Deliberare le modifiche statutarie;
3. Approvare il bilancio dell’Associazione.

ART. 13° - L’Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri: Presidente, Direttore Esecutivo (segretario amministrativo) e Direttore Finanziario (tesoriere).

Paragrafo Primo – I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Paragrafo Secondo – In ogni caso il mandato cessa il 31 dicembre per consentire all’Assemblea, convocata durante il mese di gennaio, di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Scaduto il mandato ed in attesa che vengano eletti i nuovi membri, il decaduto Consiglio Direttivo resterà in carica solo per svolgere l’ordinaria amministrazione, senza poteri di impegnare l’associazione per il futuro.

Paragrafo Terzo - In caso d’impedimento definitivo o in caso di dimissioni motivate di qualche membro del Consiglio Direttivo, sará compito del Presidente provvedere alla necessarie sostituzioni con altri soci che non abbiano i diritti sociali sospesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Paragrafo Quarto – Sarà escluso dal Consiglio Direttivo il membro che non parteciperà ingiustificatamente a 3 riunioni consecutive o a 5 alternate nel corso di un anno, salvo previa autorizzazione del proprio Consiglio Direttivo.

Paragrafo Quinto – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, in qualsiasi epoca e per convocazione del suo Presidente o da almeno 2 dei suoi componenti.

ART. 14° - Compete al Consiglio Direttivo:
1. Convocare I’Assemblea Generale Ordinaria durante il mese di gennaio di ogni anno;
2. Convocare l’Assemblea Generale Straordinaria;
3. Amministrare il patrimonio dell’associazione per il corretto raggiungimento dei fini sociali;
4. Scegliere e contrattare persone o servizi di terzi;
5. Amministrare i bilanci dell’associazione, stabilendo il suo programma di attività;
6. Elaborare il regolamento di norme interne del Consiglio Direttivo stesso
7.Emanare regolamenti interni.

ART. 15° - Tutti gli incarichi del Consiglio Direttivo saranno di esercizio gratuito e non potrà più farne parte colui che lascia i quadri dell’Associazione.

ART. 16° - Per particolari ed importanti decisioni che impegnino l’Associazione per cifre rilevanti rispetto al suo stesso bilancio di previsione, il Presidente del Consiglio Deliberativo, regolarmente invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, avrà diritto di esprimere le proprie opinioni e diritto di voto sulla deliberazione.

ART. 17° - Compete al Presidente:
1. Gestire i rapporti dell’Associazione con Enti ed Istituzioni sia italiane che brasiliane;
2. Rappresentare l’Associazione attivamente e passivamente, in giudizio e extra giudizio, sia in Brasile che in Italia;
3. Firmare, congiuntamente col Direttore Finanziario, tutti gli assegni e i documenti relativi alla movimentazione di valori;
4. Presiedere le riunioni delle Assemblee;
5. Rubricare i termini di apertura e chiusura dei libri dell’Associazione.

ART. 18° - - Compete al Direttore Esecutivo (Segretario Amministrativo):
1. Progettare, avviare e portare a completa realizzazione tutte le iniziative sia culturali che conviviali decise dal Consiglio Direttivo, potendo richiedere la collaborazione degli altri componenti il Consiglio; potrá inoltre essere coadiuvato nelle attivitá suddette da eventuali collaboratori, soci dell’Associazione, di sua fiducia e da lui stesso nominati;
2. Supervisionare tutte le questioni e le problematiche relazionate con gli scopi dell’Associazione, tenendo sempre presente il rispetto degli interessi e del benessere degli associati;
3. Provvedere agli adempimenti di natura burocratico-amministrativa, curando, in particolare, che le relazioni dell’Associazione con gli enti della Pubblica amministrazione siano sempre corrette ed in regola con le normative vigenti.

ART. 19° - Compete al Direttore Finanziario (Tesoriere):
1. Supervisionare le questioni relazionate con gli interessi interni dell’Associazione, controllare le disponibilità, promuovere gli studi e le azioni da farsi per aumentare i benefici in favore degli associati;
2. Mantenere i registri contabili attualizzati, elaborare i relatori da sottomettere al Consiglio Deliberativo e praticare gli atti inerenti all’incarico ricevuto;
3. Organizzare, coordinare e controllare i conti interni e i servizi dell’Associazione, proponendo l’assunzione e le dimissioni di funzionari e professionisti eventualmente contrattati, e tutto quanto inerente all’incarico ricevuto.

ART. 20° - Il Consiglio Deliberativo sarà composto da 3 membri eletti, e sarà presieduto da uno di essi dopo una regolare votazione tra gli stessi membri.

Paragrafo Primo – Il mandato dei membri dei Consiglio Deliberativo sarà di 2 anni, potendo essere rieletti.

ART. 21° - Il Presidente del Consiglio Deliberativo potrà partecipare a tutte le riunioni del Direttivo, in qualità di membro invitato.

ART. 22° - Il Consiglio Deliberativo si riunirà almeno ogni 2 mesi, convocato dal suo Presidente.

Paragrafo Primo – Sarà considerato rinunciatario il Consigliere che, ingiustificatamente, non partecipi a due riunioni consecutive, salvo previa comunicazione al Consiglio stesso.

Paragrafo Secondo – In caso di rinuncia o impossibilità di esercitare la funzione di qualche Consigliere, entrerà in carica il primo dei non eletti fino alla fine del mandato dei suo sostituto.

ART. 23° - Compete al Consiglio Deliberativo verificare ed apporre un visto sui conti e sul bilancio dell’Associazione presentati dal Consiglio Direttivo. Sarà successivamente l’Assemblea Generale ad approvare definitivamente lo stesso bilancio. Su richiesta il Consiglio Deliberativo potrà verificare l’andamento dei conti.

Paragrafo Primo – E’ diritto di qualsiasi associato, in qualsiasi momento, di richiedere al Consiglio Deliberativo di procedere ad una verifica dei conti dell’Associazione. Il Consiglio Deliberativo deciderà in 30 giorni se procedere o meno a tale verifica, motivando la sua decisione per iscritto.

ART. 24° - I membri del Consiglio Deliberativo non riceveranno alcuna remunerazione o rimborso spese.

ART. 25° - Il Consiglio Deliberativo deciderà a maggioranza semplice di voti.

ART. 25°/bis - E’ fatto esplicito divieto a chi partecipa ad altre Associazioni o Enti vari che hanno finalità e oggetto sociale similari a quelli dell’A.I.C. di candidarsi o ricoprire funzioni dirigenziali in seno all’A.I.C. per evitare il sorgere di latenti conflitti di interessi”

CAPITOLO 4°
DELLE ELEZIONI


ART. 26° - Ogni 2 anni, durante il mese di dicembre o gennaio, sarà convocata l’Assemblea Generale Ordinaria per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo ed il nuovo Consiglio Deliberativo.

ART. 27° - L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, che sarà coadiuvato da un segretario da lui scelto.

ART. 28° - Le elezioni saranno effettuate a scrutinio segreto, e ogni elettore riceverà una scheda elettorale, rubricata dal Presidente in carica, contenente le varie liste. Ogni lista dovrà necessariamente contenere i nomi del Presidente e dei suoi 2 collaboratori (Direttore Esecutivo e Direttore Finanziario). Le liste dovranno essere presentate preventivamente ed affisse alla bacheca sociale. Dovranno altresì contenere il programma a base della stessa lista.

ART. 29° - Il diritto di votare ed essere votato è privilegio esclusivo dei soci fondatori ed effettivi, in regola con i pagamenti delle quote sociali e nell’uso dei diritti sociali.

Paragrafo Primo – Non potranno votare e neanche essere eletti i soci in debito con I’associazione o con i diritti sociali sospesi.

Paragrafo Secondo – I candidati alle varie cariche sociali dovranno manifestare la propria volontà di candidarsi almeno 7 giorni prima dell’Assemblea.

Paragrafo Terzo – Il primo mandato elettivo, in via eccezionale, inizia il 01/07/2007 e termina il 31/12/2008. Successivamente il mandato dei membri eletti durante l’Assemblea Generale di gennaio sarà sempre di 2 anni. In ogni caso il mandato sarà automaticamente prorogato fino a quando l’Assemblea non elegga i nuovi rappresentanti delle cariche sociali.

ART. 29°/bis - Su richiesta scritta e regolarmente firmata da almeno la maggioranza degli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali e nell’uso dei diritti sociali, potrà essere indetta un’Assemblea Generale Straordinaria ed un referendum interno per valutare l’operato del Consiglio Direttivo. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio Deliberativo che ne valuterà la regolarità dei requisiti, e che indirà l’Assemblea Generale Straordinaria. In caso che il voto sancisca, a maggioranza, una sfiducia, i componenti del Consiglio Direttivo avranno l’obbligo contestuale di rassegnare le dimissioni. Saranno quindi indette, nel termine massimo di 30 giorni, nuove elezioni del Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato dei componenti sostituiti.

CAPITOLO 5°
DEL PATRIMONIO


ART. 30° - Il patrimonio sociale è costituito:
• dalle quote associative di ammissione dei soci fondatori e di quelli ordinari;
• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 31° - Le entrate dell’Associazione sono costituite:
• dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
• dai contributi volontari versati ‘una tantum’ dagli associati;
• dai lasciti e dalle donazioni di persone fisiche e giuridiche;
• da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative;
• dalle erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse;
• dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti ed Istituzioni Pubbliche e di Organismi Internazionali;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

ART. 32° - Il patrimonio dell’Associazione non è in nessun caso e sotto alcuna forma soggetto a ripartizione fra gli associati. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, l’eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

ART. 33° - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di trasparente oculatezza. Eventuale avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività dell’Associazione o indirizzati ad Enti o persone bisognose secondo quanto previsto dall’oggetto dell’Associazione e come dall’Assemblea degli associati e non potranno essere ripartiti fra i soci.

ART. 34° - I fondi finanziari provenienti dalle contribuzioni, così come le quote extra e tassa d’iscrizione annuale di manutenzione dell’associazione, saranno depositati in conto corrente intestato all’Associazione (A.I.C.).

ART. 35° - Il saldo appurato nel bilancio annuale, sarà computato come fondo nella previsione di spesa dell’anno seguente. I debiti e i crediti saranno a carico dell’Associazione e in caso di guadagni, è proibita la distribuzione degli stessi, sia in forma diretta che in forma indiretta.

CAPITOLO 6°
DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 36° - L’Associazione si estinguerà per deliberazione dell’Assemblea Generale Straordinaria, per questa finalità espressamente convocata, e con la presenza di almeno l’80% cento dei soci fondatori. Tale delibera, votata dall’Assemblea, sarà incamminata alla Direzione che assumerà la eventuale decisione di estinguere l’Associazione.

ART. 37° - Si applicano, nei casi omessi, le disposizioni previste per i casi analoghi e, non essendocene, i principi del Codice Civile Brasiliano.
Cosi in accordo, il Consiglio Direttivo in carica dell’Associazione Italiani del Ceara’ firma il presente Statuto, in 3 copie di uguale contenuto e forma, affinché sia registrato nel registro degli atti pubblici.

Fortaleza, 19 Febbraio 2010

IL PRESIDENTE
F.to Marco Baino

IL DIRETTORE ESECUTIVO
F.to Costanzo Nino Di Lorenzo

IL TESORIERE
F.to Helvio Tadeu Gilioli

Pubblicato da Pier il 15/02/2008 17:28:16 1320 Letture · Stampa
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